Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale gli stranieri extracomunitari sono tenuti a esibire il permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e la documentazione che attesta la disponibilità di un reddito superiore alle soglie previste dalla legislazione vigente per l'esenzione dalle imposte sul reddito».